Sede: Chiesa di S. Vitale - Via Porta Perlici, 21 - 06081 Assisi - Tel. +39 350 1706528 P. I. / C. F. 80012440543 -
email: confr.terzordine.sanfrancesco@gmail.com

Art. 1 - Natura
1/1 - La Confraternita di S. Francesco (di seguito: Confraternita), avente sede in Assisi, Provincia di Perugia, presso la chiesa di San Vitale in via Porta Perlici nr.21, nell'ambito della Parrocchia "S. Rufino" (di seguito: Parrocchia), è un'associazione ecclesiale dotata di personalità giuridica canonica "ab immemorabili".Essa è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in quanto ha fine esclusivo o prevalente di culto riconosciuto con Regio Decreto in data 5 febbraio 1934, così come attestato dal Ministro dell'Interno in data 24 luglio 1987, ed è iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Perugia al n. 358 Parte Prima e n.359 Parte Analitica. La Confraternita, alle volte individuata con la denominazione popolare "Congregazione del Terz'Ordine di San Francesco" o "Confraternita di San Vitale" a causa della titolarità della chiesa in cui essa ha sede, è sottoposta a norma del Codice di Diritto Canonico alla giurisdizione dell'Ordinario della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. A tutti gli effetti giuridici essa è rappresentata dal parroco pro-tempore (di seguito: Parroco) della Parrocchia "S. Rufìno" avente sede in Assisi, Provincia di Perugia, nel cui territorio essa ha sede.
Art. - 2- Finalità
2/1 - La Confraternita si propone anzitutto di promuovere tra gli associati la partecipazione attiva agli atti di culto e alle iniziative di carità della Chiesa locale.
2/2 - In particolare, si preoccupa della formazione cristiana dei propri iscritti favorendo la loro partecipazione;
a) alle iniziative di evangelizzazione e catechesi;
b) alla vita liturgica e ad altre esperienze di preghiera;
c) alla testimonianza della carità cristiana verso i malati, gli anziani, i poveri, i bisognosi.
La Confraternita può inoltre promuovere iniziative culturali, sociali e ricreative conformi ai
principi della fede e della morale cristiana. La decisione circa questa conformità spetta al
Cappellano.
Art. - 3 - Rapporti con la Chiesa locale
3/1 - Per raggiungere le sue finalità la Confraternita manterrà uno stretto e costante rapporto di comunione spirituale e operativa con la Parrocchia.
3/2 - I confratelli parteciperanno assiduamente, specie in Avvento e Quaresima, alle esperienze di catechesi, di liturgia e di carità promosse dalla Parrocchia e avranno cura, in particolare, di inserirsi nei gruppi parrocchiali della Liturgia e della Caritas.
3/3 - Per evidenziare questo rapporto di comunione con la Parrocchia e renderlo sistematico, la Confraternita avrà un proprio rappresentante nel Consiglio pastorale parrocchiale.
3/4 - Almeno una volta al mese la Confraternita collaborerà all'animazione di ujaa Messa parrocchiale attraverso i vari servizi liturgici.
Art. - 4 - Membri
4/1 - Sono membri della Confraternita i fedeli laici, di ambo i sessi, ammessi a fame parte a norma del presente statuto.
4/2 - Per essere ammessi a far parte della Confraternita occorre:
a) professare e vivere con coerenza la fede cristiana e partecipare in modo costante alla vita della Parrocchia;
b) accettare lo statuto della Confraternita;
c) far parte, se si tratta di nuovi membri ammessi dopo l'entrata in vigore del presente statuto, della parrocchia nel cui territorio la Confraternita ha sede;
d) presentare domanda scritta al Consiglio direttivo corredata dal " nulla osta” del Parroco; senza il "nulla osta " la domanda non può essere presentata al Consiglio;
e) aver partecipato assiduamente, per un anno intero, alle iniziative della Confraternita in qualità di "novizio”.
4/3 - Trascorso il periodo di " noviziato ", l'aspirante verrà ammesso alla Confraternita in qualità di membro attraverso un "rito di investitura " , possibilmente nel corso di una Messa domenicale nella chiesa della Parrocchia, presenti tutti i confratelli.
4/4 - II confratello che si comportasse in modo evidente e continuativo non conformemente ai principi del Vangelo e della morale cristiana, o in contrasto con la natura e le finalità della Confraternita, verrà dimesso a cura del Consiglio direttivo.
4/5 - II confratello che, nell'anno solare, non fosse stato presente, senza giustificato motivo, ad almeno 1/4 degli appuntamenti previsti in calendario, sarà considerato dimissionario.
4/6 - II confratello che non è presente per anzianità o per malattie croniche e invalidanti, viene considerato “Confratello Onorario” ed iscritto in un particolare " Albo dei confratelli onorari", senza diritto di voto.
4/7 - II soggetto esterno che, su propria richiesta, partecipa saltuariamente a particolari celebrazioni verrà considerato come " Confratello Onorario Esterno" ed iscritto in un elenco speciale, senza diritto di voto.
Art. - 5 - Celebrazioni proprie
5/1 - Nella chiesa di San Vitale in Assisi (PG), via Porta Perlici nr.21, di cui la Confraternita ha la proprietà e l'uso, il Parroco potrà svolgere liberamente le liturgie e le attività pastorali che riterrà opportune, in armonia con le direttive della Chiesa universale e locale. Le offerte raccolte in occasione delle predette celebrazioni andranno a favore della Parrocchia.
5/2 - Le celebrazioni liturgiche proprie della Confraternita sono le seguenti:
a) Presentazione del Signore; ( 2 febbraio )
b) Ottava di Pasqua;
c) San Vitale, titolare della chiesa; ( 30 maggio )
d) Festa del Voto; ( 22 giugno )
e) San Francesco, patrono della Confraternita; ( 4 ottobre )
f) Commemorazione di tutti i fedeli defunti; ( 2 novembre )
g) Ringraziamento dell'anno, nell'ultima domenica di dicembre.
5/3 - Le predette liturgie saranno di norma celebrate nel giorno previsto dal calendario liturgico o, sentito il Parroco, la domenica successiva.
Àrt. - 6 - Altre Celebrazioni
La Confraternita partecipa in forma ufficiale alle seguenti celebrazioni parrocchiali o diocesane:
a) Venerdì Santo: celebrazione della Passione e processione del mattino e della sera;
b) Messa e processione nella ricorrenza del "Corpus Domini" in Diocesi e in Parrocchia;
c) Solennità di San Rufino; (12 agosto)
d) Festa della Chiesa diocesana; (settembre-ottobre)
e) Celebrazioni presiedute dal Vescovo.
Art - 7 - Abito proprio
I confratelli partecipano alla vita della Confraternita con l'abito della medesima. Esso è formato dalle seguenti parti: saio grigio con il cordone francescano.
Art.- 8 - Organi
Gli organi di governo della Confraternita sono:
- l'Assemblea dei membri;
- il Consiglio direttivo;
- il Priore.
Art. - 9 - Assemblea
9/1 - L'Assemblea è composta da tutti i membri della Confraternita non dimessi legittimamente e per giusta causa.
9/2 - All'assemblea partecipa di diritto il Cappellano.
9/3- L'Assemblea si riunisce:
a) ordinariamente due volte all'anno: nel mese di settembre o di ottobre per la programmazione delle attività; nel mese di maggio o di giugno per la verifica delle medesime;
b) straordinariamente, su convocazione del Priore o di chi ne fa le veci e su richiesta scritta del Cappellano o di un terzo dei membri.
9/4 - L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, e assume le deliberazioni a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per la decisione di cui all'art. 17.
9/5 - All'Assemblea spetta:
a) designare ogni tre anni, a scrutinio segreto, il Priore, il vice Priore, il
Segretario e il Cassiere i quali tuttavia assumeranno le rispettive qualifiche dopo formale conferma dell'Ordinario diocesano;
b) discutere e approvare la relazione consuntiva del Priore sull'attività
dell'anno precedente, nonché il programma delle iniziative dell'anno in corso;
c) stabilire annualmente la somma da devolvere in favore delle attività
pastorali della Parrocchia ( cfr art. 13/2c ).
Art. - 10 - Consiglio direttivo
10/1 - Formano il Consiglio direttivo il Priore, il Vice Priore, il Segretario e il Cassiere, tutti designati dall'Assemblea, e, di diritto, il Cappellano.
10/2 - Al Consiglio direttivo spetta garantire il raggiungimento dei fini statutari, esaminare le domande di ammissione alla Confraternita e decidere sul loro accoglimento, l'amministrazione ordinaria dei beni patrimoniali, deliberare gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione sono quelli previsti dal Codice di Diritto Canonico integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dell'Ordinario diocesano ai sensi del can. 1281 del Codice di Diritto Canonico. Tali atti necessitano, prima di acquisire efficacia, del consenso dell'Ordinario diocesano. Occorre, inoltre, la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.
10/3 - II Consiglio direttivo dura in carica tre anni. Ogni membro può ricoprire il
medesimo incarico consecutivamente per una sola volta.
Art.- 11 – Il Priore
11/1 - II Priore è nominato dall'Ordinario diocesano su designazione dell'Assemblea.
11/2 - AI Priore spetta:
a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea, e fissarne l'ordine del giorno;
b) presentare annualmente all'Assemblea una dettagliata relazione di tutte le attività svolte dalla Confraternita e il rendiconto riguardante la situazione amministrativa ed economica della medesima.
11/3 - Entro il 31 marzo di ogni anno il Priore invierà alla Curia diocesana e alla Parrocchia una copia della sua relazione all'Assemblea e il rendiconto sulla situazione amministrativa ed economica, firmato anche dal Cassiere e vistato dal Parroco.
11/4 - In caso di assenza o di impedimento, il Priore è sostituito dal Vice Priore.
Art. - 12 - Segretario
12/1 - II Segretario è nominato dall'Ordinario diocesano su designazione dell'Assemblea.
12/2 - Al Segretario spetta:
a) cominciare le convocazioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, con i relativi ordini del giorno;
b) redigere i verbali delle riunioni da leggere, approvare e sottoscrivere nella
riunione successiva;
c) comunicare sollecitamente all'Ordinario diocesano i risultati dello scrutinio di cui all'art. 9/5 di questo Statuto e richiedere conferma della designazione;
d) custodire i registri e ogni altro documento nella sede della Confraternita.
12/3 - I registri sono i seguenti:
- registro dei confratelli;
- registro dei verbali delle riunioni;
- registro inventario dei beni mobili ed immobili;
- registro amministrativo in cui riportare tutti i movimenti di entrata e di uscita.
Art. - 13 - II Cassiere
13/1 - II Cassiere è nominato dall'Ordinario diocesano su presentazione dell'Assemblea.
13/2 - Al Cassiere spetta:
a) provvedere all'ordinaria amministrazione nelle spese e nei pagamenti
autorizzati dallo stesso Consiglio, e alle riscossioni;
b) tenere aggiornata la situazione finanziaria e la relativa documentazione
particolarmente attraverso l'apposito registro;
c) depositare la rimanenza attiva della gestione amministrativa annuale nel conto corrente proprio della Confraternita, defalcata la quota stabilita annualmente dall'Assemblea in favore delle attività pastorali della Parrocchia.
Art. – 14 – Il Sacrista
14/1 - La Confraternita ha un proprio Sacrista, scelto dal Consiglio direttivo tra i membri della stessa.
14/2 - Al Sacrista spetta:
a) predisporre l'occorrente per le celebrazioni liturgiche;
b) garantire la pulizia della Chiesa della Confraternita, dei locali annessi e egli
arredi sacri ivi custoditi;
c) custodire gli abiti dei confratelli.
Art. - 15 - Il Cappellano
15/1 - II Cappellano della Confraternita è il Parroco pro-tempore della Parrocchia nel cui territorio ha sede la medesima, o un suo delegato.
15/2 - II Cappellano è membro di diritto del Consiglio direttivo.
15/3 Nessuna liturgia potrà essere celebrata nella Chiesa della Confraternita senza la partecipazione o l'autorizzazione del Cappellano che potrà accedere al luogo sacro ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
Art. - 16 - Titoli di credito
16/1 - La Confraternita deposita eventuali fondi finanziari in conti correnti bancari o postali intestati alla medesima.
16/2 - La firma per operare su tali depositi compete, in maniera congiunta, al Cassiere e al Priore.
Art. - 17 - Estinzione
17/1 - La Confraternita si estingue per decisione dell'Assemblea presa a maggioranza di due terzi dei suoi membri e confermata dal Vescovo diocesano.
17/2 - Può essere soppressa dall'autorità ecclesiastica competente qualora:
a) la sua attività sia causa di scandalo per la comunità cristiana;
b) rechi grave intralcio alla vita della Parrocchia;
c) disattenda in modo palese le proprie finalità.
17/3 - I beni della Confraternita estinta o soppressa sono devoluti alla Parrocchia in cui essa ha sede, salvi i diritti acquisiti e la volontà degli eventuali offerenti.
Art - 18 - Disposizione finale
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice di Diritto Canonico e del Codice Civile in quanto applicabili agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Sede: Chiesa di S. Vitale - Via Porta Perlici, 21 - 06081 Assisi - Tel. +39 350 1706528 P. I. / C. F. 80012440543 -
email: confr.terzordine.sanfrancesco@gmail.com